L’indennità di accompagnamento per gli stranieri

20 giu 2013
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In questi giorni mi sono interessata di invalidità e di indennità di accompagnamento per un bambino straniero di cui sono il tutore legale.

Dopo aver attivato la procedura presso il Caf, dopo che il bambino è stato visitato dalla Commissione medica e dichiarato invalido con diritto all’indennità di accompagnamento, dopo aver aperto un conto corrente bancario intestato al minore, dopo aver atteso due mesi dalla conclusione della procedura, mi sento dire dall’ufficio amministrativo dell’Inps che l’erogazione dei soldi non può avvenire in quanto il beneficiario non è cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Questo avviene nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale, la n.40 del 2013, che dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art.80, comma 19, della legge 388 del 2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento”. Il limite temporale, così come il limite reddituale, è fortemente discriminatorio, in quanto crea un’ingiustificata disparità tra cittadini e stranieri, particolarmente grave perché si coinvolgono diritti fondamentali della persona (primo fra tutti il diritto alla salute), e perché ha delle ripercussioni nei confronti dei nuclei familiari dei presunti beneficiari.

Già in passato la Corte Costituzionale (sentenze n.187 del 2010 e n. 329 del 2011) si era espressa in merito rilevando che le discriminazioni tra cittadini e stranieri riguardo a provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile vive contrastano con il principio di non discriminazione dell’art.14 della CEDU.

Inoltre, il prerequisito del permesso di soggiorno di lungo periodo è restrittivo rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali (tra cui le prestazioni economiche per gli invalidi) in favore di cittadini extracomunitari dall’art.41 del d.lgs. n.286 del 1998, il quale dispone la completa parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

L’Inps non ha ancora emanato alcun provvedimento per adeguare le proprie norme attuative alla recente sentenza, per cui non mi rimane che proporre ricorso amministrativo contro il provvedimento di rigetto e sperare di ottenere risposta positiva, altrimenti dovrò procedere con ricorso ordinario avanti il giudice del lavoro.

Pubblicato in  IL MATTINO DI PADOVA in data 13.7.2013: “Indennità per un bambino invalido ecco le disavventure con l’Inps”