La convivenza di fatto fa cessare l’assegno di divorzio

4 ott 2016
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L’ultima sentenza della Cassazione (n.19345 del 1.7.2016) ha stabilito che cessa il diritto all’assegno di divorzio nel caso in cui l’ex coniuge abbia instaurato una convivenza con un altro partner, confermando l’orientamento precedente (Cass. 6855/2015, Cass. 2466/2016) e cambiando l’orientamento passato che disponeva una temporanea sospensione dell’assegno (Cass.17195/2011).

La formazione di una nuova famiglia, anche se di fatto, è una scelta di vita libera e consapevole, che rescinde “ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale”, per cui fa venir meno ogni presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.

In quanto scelta libera e consapevole “si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto” e, dunque, esclude che in futuro la solidarietà post-matrimoniale riviva nuovamente nel caso in cui la nuova famiglia di fatto si disgreghi anch’essa. Questo anche a tutela dell’ex coniuge onerato dell’assegno, il quale avrebbe ragione di confidare nell’esonero definitivo del suo obbligo economico, senza essere in balia della nuova relazione intrapresa dall’ex.

Con famiglia di fatto non si intende una semplice convivenza, ma una vera e propria “famiglia”, ovvero un nucleo domestico stabile e continuo, portatore di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e di sviluppo di ogni singola personalità, così come riconosciuto costituzionalmente dall’art.2.