IL DIVORZIO BREVE

24 apr 2015
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Il 22 aprile 2015 è stata approvata in via definitiva la riforma sul “divorzio breve”.

Le novità sono le seguenti:

1) si accorciano i termini per richiedere il divorzio, ovvero 6 mesi dalla separazione consensuale e 1 anno dalla separazione giudiziale, a decorrere dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;

2) la comunione dei beni si scioglie nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione innanzi al presidente del tribunale, purché poi venga omologata la separazione.

Sicuramente queste novità comporteranno delle sovrapposizioni tra il procedimento di separazione e quello di divorzio, soprattutto nel caso in cui la separazione sia di tipo giudiziale. In quest’ultimo caso, il legislatore ha previsto che il giudice del divorzio sia lo stesso della separazione. Questo comporterà non pochi problemi in ragione del diverso quadro normativo da applicare al divorzio rispetto alla separazione.

E’ necessario attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge per essere più precisi e, comunque, a partire dalla sua pubblicazione la legge sarà applicabile anche ai procedimenti in corso.

La legge n.55 del 2015 è stata pubblicata l’11.5.2015 ed entra in vigore il 26 maggio.