Il cognome deve essere quello paterno?

25 mag 2021
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Recentemente, la Corte Costituzionale (11.2.2021, ord. n.18) ha sollevato questione di legittimità dell’art. 262, 1 comma, c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, si impone l’acquisizione del cognome paterno.

Già in precedenza la stessa Corte cost. era intervenuta diverse volte sulla questione del cognome, ma solo nel 2016 (n.286) aveva mutato il proprio indirizzo, ravvisando che l’automatismo dell’acquisizione del cognome paterno fosse lesivo dell’identità della persona “nella pienezza e complessità delle sue espressioni”, oltre che della parità delle figure genitoriali.

Nel caso di specie, i genitori erano d’accordo di aggiungere al cognome paterno quello materno.

In seguito a questa sentenza, il Ministero ha accolto la possibilità che i genitori possano, di comune accordo, attribuire il doppio cognome, mentre è rimasto l’automatismo se i genitori non manifestano una diversa volontà, o perché d’accordo per il cognome paterno o perché non d’accordo. Si è esclusa l’attribuzione del solo cognome materno o di anteporre quello materno.

Tale cambio di rotta è stato spinto dal diritto internazionale ed europeo: nella convenzione di NY del 1979 l’Italia si era impegnata a eliminare ogni forma di discriminazione, oltre che assicurare “gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome”; le raccomandazioni del 1995 e 1998 del Consiglio d’europa invitavano gli Stati a realizzare la piena uguglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome, sia per i figli nati all’interno che al di fuori del matrimonio; da ultimo il Trattato di Lisbona che imponeva di adottare tutte le misure adeguate per eliminare tutte le discriminazioni della donna, anche nella scelta del cognome. Inoltre, ci sono state diverse sentenze della CEDU e, in particolare, nella n. 7 del gennaio 2014, l’Italia è stata invitata a colmare il vuoto legislativo in tema di cognome, in quanto la normativa violava il divieto di discriminazione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il legislatore nulla ha fatto, tanto che è intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale.

Nel caso in oggetto, i genitori della nascitura erano d’accordo di attribuirle il solo cognome materno.

La Corte, però, ha sollevato la questione di incostituzionalità sia nella parte in cui la norma non consente, con l’accordo dei genitori, di attribuire il solo cognome materno sia nella parte in cui non prevede, in caso di disaccordo, che il cognome della madre si aggiunga al padre.

L’imposizione del solo cognome paterno attribuisce, secondo la Corte, una prevalenza ad un solo ramo genitoriale, senza assicurare l’effettiva parità morale e giuridica fra i genitori. La stessa identità del figlio sarebbe sacrificata dall’impossibilità di essere identificato anche (o solo) dal cognome materno per mancanza di consenso del padre.

La salvaguardia dell’unità familiare, continua la Corte, non è una giustificazione perché “è proprio l’eguaglianza che garantisce l’unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo” (corte Cost. 133 del 1970).

La questione, quindi, non riguarda solo l’uguaglianza tra i genitori ma anche la tutela del best interest of the child.

Non rimane che attendere la prossima decisione della Corte costituzionale.

Al momento il cambio del cognome è regolato dagli artt.84 ss DPR 396/2000: chiunque può chiedere il cambio di cognome, o aggiungere un altro al proprio. La valutazione viene fatta contemperando le esigenze del richiedente con l’interesse pubblico alla stabilità del nome. Le decisioni di merito hanno di fatto attribuito sempre maggior rilevanza agli interessi personali rispetto all’immutabilità del cognome (ad es. per la richiesta di avere cognome uniforme tra fratelli).

Altra situazione in cui i figli minori o maggiorenni non autosufficienti possono cambiare il cognome è quando siano rimasti orfani di un genitore in seguito a omicidio commesso dall’atro genitore (L.11.1.2018).