Riconoscimento della negoziazione assistita in Europa

3 apr 2019
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La domanda che si pone è: l’accordo di negoziazione assistita con cui ci si separa o ci si divorzia è riconosciuta negli altri Stati dell’Unione Europea?

La circolazione delle decisioni che riguardano la separazione e il divorzio è garantito dal Regolamento Europeo n.2201/2003, o meglio conosciuto come Bruxelles II bis.

La negoziazione assistita e il divorzio/separazione conclusa davanti al sindaco, introdotte dalla DL 132/2014, sono forme stragiudiziali che si differenziano dal cd. divorzio privato. In quest’ultimo, infatti, manca completamente l’autorità investita dallo Stato di un qualche ruolo e per questo è stato escluso che rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II bis. Diversamente, il procuratore della Repubblica e l’ ufficiale dello Stato civile possono facilmente rientrare nella definizione ampia di cui all’art.2 n.2 del regolamento, essendo autorità con competenze equivalenti a quelle del giudice.

Il loro ruolo, però, è puramente dichiarativo, ovvero essi non entrano nel merito dell’accordo tra i coniugi (nel caso in cui non ci siano figli minori). Si pone, dunque, un problema di qualificazione dell’accordo che deriva da tali procedure stragiudiziali, perché è difficile riconoscerlo come decisione (decreto, sentenza o ordinanza) ex art.2 n.4. E’ più facile ricondurre tale accordo all’atto pubblico o accordo esecutivo ex art.46, considerato che esso è dotato di efficacia esecutiva in base al diritto italiano.

Altro problema di natura pratica riguarda l’individuazione di qual è l’autorità competente a emettere il certificato necessario ai fini della corretta circolazione dell’accordo stragiudiziale di separazione o di divorzio all’interno dell’Europa, secondo l’art.39 del regolamento. In merito è intervenuta una circolare del Ministero del 22 maggio 2018, la quale chiarisce che il procuratore e l’ufficiale dello Stato civile sono competenti a svolgere tale compito.

Visto il crescente utilizzo delle forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie anche in materia familiare, è dunque opportuno che il Regolamento Bruxelles II bis venga rivisto, proprio a garanzia della più ampia circolazione anche di tali forme di divorzio, nel rispetto del principio del favor divortii che è alla base del Regolamento stesso.