Dichiarazione giudiziale di paternità

23 lug 2021
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I figli, una volta raggiunta la maggiore età, hanno sempre la possibilità di fare richiesta al giudice di dichiarare la paternità di chi si presume essere il padre. Viceversa, se minorenni, può agire la madre.

La prova può essere data con ogni mezzo, ma non bastano la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento. La prova principe è l’esame del DNA, che viene disposta dal giudice tramite una consulenza tecnica se, tramite altre prove, si fa nascere il sospetto che quello possa essere il padre. Se il presunto padre si oppone all’esame ingiustificatamente (ad es. il diritto alla privacy non giustifica, così come la violazione della libertà personale), il suo comportamento omissivo viene opportunamente valutato dal giudice.

Una volta accertata la paternità, conseguono una serie di altri diritti:

1) la possibilità di aggiungere il cognome paterno o di sostituire quello materno con quello paterno;

2) l’acquisizione della cittadinanza, se il figlio ha altra nazionalità;

3) la determinazione di un assegno di mantenimento, anche se il figlio è maggiorenne ma non ancora autosufficiente;

4) la richiesta di rimborso di quanto fino a quel momento anticipato per il mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore o parente o da parte del figlio stesso, se si mantiene da solo agli studi, in tutto o in parte;

5) il riconoscimento del danno patrimoniale per perdita di chances (ad es. aver dovuto rinunciare agli studi pur avendo un buon profitto scolastico);

6) il riconoscimento del danno non patrimoniale patito dal figlio.

Riguardo al danno non patrimoniale, per la giurisprudenza di legittimità italiana (Cass. 26205 del 2013, Cass. 3079 del 2015), è consolidato il principio per cui gli obblighi dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli sussistono per il solo fatto di averli generati e decorrono per questo dal momento della nascita. Il figlio ha, quindi, diritto fin dalla nascita di condividere con entrambi i genitori la relazione filiale, sia nella sfera affettiva e intima, sia nella sfera sociale ed entrambi questi ambiti sono fondamentali per una sua crescita equilibrata e sana. Ne consegue che quando il riconoscimento è successivo alla nascita, la privazione della relazione figlio-genitore costituisce di per se stessa una grave lesione dei diritti del figlio garantiti a livello nazionale e internazionale.

Per giustificare il risarcimento del danno, è necessario, però, dimostrare anche la consapevolezza dello status genitoriale, ossia del concepimento. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la consapevolezza non si identifica con la certezza assoluta, la quale deriva solo dalla prova ematologica, ma si può comporre di una serie di indizi univoci, generati dall’indiscussa consumazione di rapporti non protetti all’epoca del concepimento (Cass. 26205 del 2013). Inoltre, sarà colpevole il genitore che avendo avuto la possibilità di conoscere e verificare la probabilità della propria paternità ne abbia ignorato i segnali, negando in tal modo la propria cura e assistenza.

Il danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, viene quantificato in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e la Corte di Cassazione ha precisato che nella valutazione devono essere esplicitati i criteri che stanno alla base della valutazione (Cass. Civ. n.8213 del 2013).

A riguardo non esiste un criterio di partenza univoco a cui poi adattare il caso concreto. Alcuni giudici sono concordi nell’utilizzare, come iniziale parametro, la cifra minima liquidabile per il danno da perdita di un genitore, ma con un correttivo per non equiparare il lutto con l’abbandono. Dalla suddetta soglia bisogna calcolare l’effettivo pregiudizio subito secondo altri indici, che devono essere esplicitati, quali la durata dell’assenza, la rimediabilità del danno attraverso il recupero della relazione, la consapevolezza dell’abbandono da parte del figlio, la presenza di altre figure parentali che abbiano alleviato la mancanza paterna e la gravità della condotta del padre.