Convertita in legge la negoziazione assistita

13 nov 2014

E’ stato convertito in legge il d.l. 12 settembre 2014 n.132, che tra le varie misure urgenti di degiurisdizionalizzazione prevedeva la negoziazione assistita.

In particolare, in ambito di famiglia, ci sono alcune novità.

Innanzitutto, è previsto che la convenzione di negoziazione sia assistita “da almeno un avvocato per parte”, mentre prima si faceva riferimento solo ad un avvocato per entrambi.

Ma la novità più importante è che la negoziazione è stata resa possibile anche in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. In questo caso è previsto che la convenzione sia trasmessa entro 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Quest’ultimo ha il compito di vigilare se l’interesse dei figli è tutelato dall’accordo. Solo in caso affermativo darà l’autorizzazione, altrimenti entro 5 giorni trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale, il quale fisserà, entro i successivi 30 giorni, udienza di comparizione dei coniugi.

Nel caso, invece, di coniugi senza figli, la convenzione viene sempre trasmessa al Pubblico Ministero, ma quest’ultimo darà solo un nullaosta, se non ravvisa irregolarità.

La legge aggiunge che nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato la conciliazione tra le parti, le hanno informate della possibilità della mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Rimane, invece, il limite dei figli minori e non economicamente autosufficienti nel caso in cui i coniugi vogliano concludere l’accordo davanti all’ufficiale dello Stato civile. A differenza del decreto, la legge individua nella persona del sindaco l’ufficiale competente a ricevere le dichiarazioni dei coniugi. Solo in caso di separazione e divorzio, c’è la possibilità del ripensamento, ovvero il sindaco invita le parti a ricomparire non prima di trenta giorni e se non lo fanno ciò equivale alla mancata conferma dell’accordo. Inoltre, anche in questo caso, i coniugi hanno la facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Le legge di conversione (n.162/2014) è stata pubblicata in data 10.11.2014, ma le norme che regolano la procedura di separazione/divorzio davanti al sindaco, entreranno in vigore dall’11.12.2014. La possibilità della negoziazione assistita in generale e per le procedure di separazione e divorzio è già in vigore dal 13.9.2014, con il decreto legge.