Atti di destinazione patrimoniale e interessi familiari

25 gen 2016
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Nell’ambito familiare può avere applicazione l’art.2645 ter c.c., durante tutta la vita familiare, sia nella fase fisiologica sia in quella patologica, sia nella famiglia fondata sul matrimonio sia in quella non fondata sul matrimonio.

I bisogni della famiglia sono, dunque, riconosciuti come un interesse meritevole di tutela: l’avviamento ad un arte o ad una professione, l’educazione, l’istruzione e la formazione, le diverse forme di assistenza.

L’atto di destinazione si distingue, però, dall’altro istituto che ha identiche finalità, ovvero il fondo patrimoniale. In particolare, il primo può essere utilizzato nella crisi familiare, può riguardare non tutti i bisogni, ma solo alcuni o di solo alcuni membri della famiglia, può essere calibrato nello scopo e nella durata. L’atto di destinazione è, dunque, uno strumento duttile, che si pone come valida alternativa al fondo patrimoniale.

L’atto di destinazione, quale frutto dell’autonomia privata e caratterizzato dall’essere facoltativo, rimane soggetto al vaglio di meritevolezza. Tale giudizio deve essere condotto in concreto, bilanciando gli interessi in gioco, ovvero da una parte gli interessi familiari e dall’altra quelli dei creditori.

E’ importante, dunque, indicare in concreto le ragioni della scelta dell’atto di destinazione e i motivi per i quali tale atto costituisce il migliore, o il più indicato, strumento per garantire i bisogni della famiglia. Il pregiudizio che ne deriva ai creditori deve essere una mera conseguenza e non la ragione dell’atto di destinazione.

Ad esempio, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia (decisione del 10.3.2015) ha ritenuto che il vincolo di destinazione sulla casa familiare, finalizzato al “soddisfacimento delle esigenze abitative e in genere ai bisogni del nucleo familiare”, fino al compimento dei quarant’anni della figlia, non fosse meritevole di tutela, soprattutto perché il riferimento ai “bisogni della famiglia” era un fine troppo generico e, dunque, inidoneo a chiarire gli specifici bisogni tutelati e i motivi per cui una simile necessità era sorta.

Se ci sarà un giudizio di meritevolezza, i beni vincolati tramite l’atto di destinazione potranno essere oggetto solo per i debiti contratti per lo scopo della destinazione.