Assegno di divorzio e il diritto ad una seconda famiglia

3 mar 2016
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Non è più possibile oggi fare riferimento al tenore di vita in costanza del matrimonio per determinare l’ammontare dell’assegno. Tale parametro è inidoneo ed iniquo.

Vi sono recenti sentenze sul punto e una serie di articoli di dottrina che parlano del formarsi di un vero e proprio “diritto a formare una seconda famiglia”: la Cass. 23.8.2006 n. 18367 e la Cass. 24.1. 2008 n. 1595, nonchè l’articolo con ampie citazioni di giurisprudenza e dottrina di Enrico Al Mureden in Famiglia e Diritto n.11/2014 pag. 1043 e seg.

Anche a livello europeo e internazionale, il diritto va verso il contemperamento del profilo assistenziale dell’assegno con il principio di autoresponsabilità dei coniugi dopo il divorzio, per cui ciascun coniuge dopo il divorzio deve provvedere autonomamente ai propri bisogni (si veda l’articolo di Dario Buzzelli in Famiglia e Diritto n.5/2015 pag. 471 e seg.).

La prospettiva è, dunque, quella che il criterio della conservazione del tenore di vita coniugale configurato per la separazione non può essere utilizzato nella diversa sede del divorzio, avendo quest’ultimo indubbie diversità morfologiche e funzionali, prima tra tutte la cessazione del rapporto coniugale.

Anche volendo assicurare al coniuge debole la conservazione del pregresso tenore di vita, questo obbiettivo è comunque solo tendenziale, perché deve essere contemperato con il ridimensionamento complessivo subito dalle risorse di entrambi i coniugi per effetto della cessazione della convivenza e delle scelte fatte da separati. Ed è in questo senso che è importante che ci sia un equo bilanciamento dei disagi tra i coniugi.

L’assegno all’ex coniuge, dunque, dovrebbe garantire quanto necessario per sopperire, secondo un criterio di normalità, ai bisogni di una vita autonoma e dignitosa. In questa diversa prospettiva, l’ex coniuge obbligato avrebbe la possibilità di destinare alle esigenze della nuova famiglia tutte le sue risorse, eccetto quanto necessario per soddisfare i bisogni dell’ex coniuge debole impossibilitato a provvedervi autonomamente.