Assegno al nucleo familiare

30 nov 2016
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L’assegno al nucleo familiare è un contributo dello Stato a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, le cui famiglie siano composte da più persone con la presenza di almeno un minore e/o un maggiorenne inabile al lavoro (per maggiori informazioni si rinvia al sito dell’INPS).

Nel caso di separazione/ divorzio, se l’affidamento è condiviso, è opportuno che i genitori si accordino su chi dei due spetta la prestazione (se entrambi sono lavoratori dipendenti), altrimenti andrà al genitore collocatario (ovvero il genitore presso il quale il figlio ha la residenza). Di solito, la scelta ricade sul genitore con lo stipendio minore, in modo che l’assegno sia più elevato.

In caso di affidamento esclusivo, invece, avrà diritto all’assegno il genitore affidatario, indipendentemente dal fatto che sia titolare di un proprio diritto a richiedere l’assegno.

L’art.211 della legge 151 del 1975 prevede, infatti, che “il coniuge cui i figli sono affidati da diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

Proprio in ragione del suddetto articolo, la giurisprudenza ha messo in evidenza la distinzione tra l’assegno di mantenimento dovuto dal genitore non affidatario/non collocatario e l’assegno per il nucleo famigliare, precisando che il versamento del primo non include la corresponsione del secondo (Cass. 5060/2003, Cass. 12770/2013).

Il genitore affidatario/collocatario, che non ha un diritto proprio all’assegno per il nucleo familiare, ha diritto a ricevere l’assegno per il nucleo familiare che riceve l’altro genitore in ragione del figlio e del proprio lavoro, indipendentemente dall’ammontare del contributo dovuto a titolo di mantenimento, salvo che sia diversamente stabilito. Il mantenimento, dunque, deve essere versato per intero, oltre all’assegno per il nucleo familiare.

Viceversa, l’assegno di mantenimento non può essere decurtato degli assegni ricevuti direttamente dal genitore affidatario/collocatorio in ragione della propria busta paga.

L’assegno per il nucleo familiare e l’assegno di mantenimento hanno due funzioni diverse: il primo integra la funzione alimentare, il secondo è un contributo che va oltre la funzione alimentare, perché deve garantire il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni (ex art.148 c.c.).

Per i figli nati al di fuori del matrimonio, è previsto che il genitore convivente privo di autonomo diritto possa chiedere l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare sulla base del lavoro dipendente dell’altro genitore non convivente, anche se la quantificazione dell’assegno terrà conto del reddito del genitore convivente.

Se il genitore tenuto a versare l’assegno per il nucleo familiare non lo fa, è perseguibile per il reato di appropriazione indebita e il genitore collocatario potrà procedere per il rimborso di quanto indebitamente non versato.

Non si confonda, dunque, l’assegno per il nucleo familiare con l’assegno di mantenimento, ma neanche con l’assegno familiare e con le detrazioni per figli a carico.