Amministratore di sostegno anche per i patrimoni ingenti

10 mag 2016
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La Cass. civ., sez. I, 11.9.2015, n.17962, ha cambiato indirizzo rispetto alle decisioni precedenti: l’amministratore di sostegno può essere preferito all’interdizione anche a fronte di assetti patrimoniali di particolare entità o/e complessi da gestire.

La Corte torna allo spirito della legge n.6 del 2004: “l’ambito di applicazione dei due istituti (interdizione e amministrazione di sostegno) deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado d’infermità o d’impossibilità ad attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l’interdizione, ma alla maggiore idoneità dell’amministratore di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”. L’amministrazione di sostegno è una strumento di assistenza che deve sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto da tutelare.

La valutazione del giudice, dunque, non deve focalizzarsi su ciò che la persona non riesce più a fare, ma sulla sua residua capacità di compiere determinati atti.

Nel caso di specie, l’incapace era in grado di compiere da solo gli atti necessari per la soddisfazione delle esigenze della vita quotidiana, per cui la corte ha preferito l’amministrazione di sostegno all’interdizione, suggerendo l’eventuale supporto di esperti o qualificati professionisti del settore per la gestione dell’ingente patrimonio.