AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO

22 feb 2016
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La regola è quella dell’affido condiviso, salvo che esistano validi motivi per escludere un genitore dall’affidamento.

Con l’affidamento esclusivo è, comunque, previso che i genitori debbano concordare le decisioni di maggiore importanza per il figlio, quali salute e istruzione.

E’ possibile, però, che il genitore escluso venga escluso anche da tali decisioni: il cd. affidamento superesclusivo.

Spetta al giudice, dunque, decidere caso per caso se al genitore escluso dall’affidamento debbano essere interdette anche le decisioni di maggior interesse per il figlio. Tale decisione deve essere giustificata da comportamenti gravemente pregiudizievoli del genitore non affidatario o in gravi deficienze delle attitudini educative di costui, non da ragioni oggettive di cui il genitore non affidatario non abbia alcuna responsabilità.

Le situazioni estreme possono essere le seguenti: l’irreperibilità del padre e il suo totale assenteismo, attestati anche dai servizi sociali (Tribunale di Modena 2.3.2015 n.350), il difficile rapporto tra figli e genitori, testimoniato dai figli stessi, i quali rifiutavano di vedere la madre che in precedenza aveva anteposto a loro la frequentazione con altro uomo (tribunale di Torino 22.1.2015); la madre che influisce negativamente sul figlio nel tentativo di escludere la figura paterna (tribunale di Pavia 29.12.2014),così come il genitore che abbia abusato del figlio, il genitore affetto da gravi disturbi psichici, l’esasperata o intollerabile conflittualità, le gravi o reiterate violazioni da parte del genitore delle regole di comune accordo nelle decisioni importanti, il reiterato inadempimento dei doveri di assistenza.

Si tratta, dunque, di decisioni in tutto e per tutto sovrapponibili a provvedimenti di ablazione della responsabilità genitoriale. Con l’affidamento superesclusivo il genitore escluso conserva solo l’involucro nominale della responsabilità mentre rimane privato del suo essenziale contenuto.

Attenzione. La richiesta di affidamento esclusivo o superesclusivo deve essere ben motivata e provata, altrimenti il comportamento del genitore istante può essere valutato negativamente dal giudice sia per i provvedimenti inerenti la prole sia per la condanna alle spese di lite e al risarcimento dei danni, ex art.96 c.p.c.