Accordi patrimoniali in sede di separazione/divorzio

23 ago 2016
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Mentre gli accordi patrimoniali preventivi di separazione /divorzio non sono validi nel nostro ordinamento, sono validi quelli coevi o successivi alla crisi coniugale, purché compatibili con i principi dell’ordinamento.

Nell’accordo concluso tra le parti in sede di separazione /divorzio c’è un contenuto necessario, ovvero che attiene al rapporto tra coniugi e la prole, e un contenuto meramente eventuale, che riguarda i rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi. Questi ultimi possono essere stipulati a parte e diretti ad integrare quanto stipulato in sede di separazione, senza che sia necessario che siano sottoposti anch’essi a omologa.

Gli accordi coevi alla separazione non devono interferire con quanto stabilito nell’accordo di separazione, ovvero non devono modificare nella sostanza l’accordo, o se interferiscono devono assicurare una maggiore rispondenza all’interesse tutelato (ad es. un maggiore assegno), oppure devono riguardare profili meramente specificativi dell’accordo.

Gli accordi successivi alla separazione trovano il limite dell’art.160 c.c., ovvero quello sulla natura inderogabile dei diritti e doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Salvo questo limite, tali accordi hanno validità tra i coniugi indipendentemente dal vaglio del giudice ex art. 710 cpc.

L’accordo tra i coniugi rientra dunque nei cd contratti atipici, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cc, per la cui validità non è necessario alcun requisito formale, salvo quello richiesto dalla natura del bene oggetto di trasferimento.

In particolare, la Cass. Civ. n.24621 del 3.12.2015 riconosce piena validità agli accordi raggiunti tra i coniugi in pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza di separazione di primo grado. Tale accordo non solo ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riguardo alla separazione (in seguito all’abbandono del procedimento d’appello), ma anche la sovrapposizione della volontà negoziale delle parti al giudicato in merito ai rapporti patrimoniali.